OBIETTIVO CASHLESS (FINE AL CONTANTE) DA PARTE DEL GOVERNO
Scattano le sanzioni per chi non accetta carte di credito e/o di debito
Il tanto paventato abbandono del contante si sta materializzando!
Scattano infatti, da oggi 30 giugno 2022, le tanto odiate sanzioni a carico degli operatori economici che rifiutano i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante.
È stato anticipato dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022, l’obbligo di disporre di un terminale POS, al fine di non trovarsi nelle condizioni di rifiutare un pagamento effettuato con carta (novità introdotta dalla legge di conversione del decreto PNRR2).
Chi è interessato dall’obbligo?
Vediamo adesso quali sono i soggetti coinvolti da questa disposizione.
In linea di massima, chiunque:
- effettua vendita di prodotti;
- svolge prestazioni di servizi;
- compie prestazioni di servizi professionali.
Tutti i soggetti sopra evidenziati, per rispettare l’obbligo, dovranno essere in grado di accettare in pagamento almeno una tra:
- le carte di debito (bancomat, ecc.);
- le carte di credito;
- le carte prepagate (strumento inserito a seguito di emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto).
Nulla viene detto riguardo, invece, alle altre innovative e più economiche forme di pagamento alternativo (Satispay, Apple, Samsung, GooglePay, ecc.).
Dalla lettura della norma, quindi, ne consegue che l’esercente, o il prestatore di servizi, o il professionista, è potenzialmente passibile di sanzione se non è in grado di accettare in pagamento le sovra elencate carte, anche se dispone in alternativa di altre modalità di incasso tracciabili, quali il bonifico o le app di pagamento.
Può essere che questa circostanza (il mancato aggiornamento delle forme di pagamento di cui sopra) sia determinata da una dimenticanza da parte del legislatore oppure – molto più probabilmente – dal fatto che esso considera i pagamenti effettuati con POS (e solo questi pagamenti) tracciati in tempo reale anche per quanto riguarda il flusso di informazioni trasmesso dai gestori delle carte verso l’Agenzia delle Entrate.
In effetti, con l’articolo 22 del D.L. 124/2019, cd. decreto Crescita, era stato introdotto un credito di imposta pari al 30% riconosciuto sulle commissioni per pagamenti elettronici.
Tale credito di imposta per pagamenti elettronici era stato incrementato al 100% delle commissioni, laddove l’esercente avesse adottato i cd. sistemi di incasso evoluti, ovvero POS collegati direttamente al registratore telematico.
Con riferimento a questo credito di imposta, richiedeva che i gestori della moneta elettronica (e quindi le società che gestiscono le carte di credito e i circuiti bancari bancomat) trasmettessero l’ammontare del transato all’Agenzia delle Entrate, per la verifica del credito di imposta spettante.
Ebbene, coordinando il tutto, in sostanza il decreto Pnrr2, andando a cancellare quel riferimento al comma 1-ter, altro non fa che imporre a chi gestisce i circuiti di moneta elettronica (Visa, Mastercard, Bancomat ecc.) di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo di tutte le transazioni giornaliere effettuate da ciascun soggetto dotato di POS.
Ne consegue che ogni movimentazione effettuata con il POS verrà trasmessa (per il totale delle operazioni) all’Agenzia delle Entrate, che potrà in questo modo disporre, per ciascun contribuente, da un lato dei dati emergenti dai corrispettivi elettronici e dalle fatture elettroniche, e dall’altro lato dell’ammontare degli incassi effettuati con carte, grazie ai dati trasmessi dai gestori delle carte stesse. Di conseguenza, potranno velocemente emergere le eventuali discordanze tra incassi e “scontrini”, con conseguenti possibili verifiche.
A quanto ammontano le sanzioni?
Cosa succede nel caso in cui un operatore obbligato rifiuti di accettare un pagamento attraverso gli strumenti sopra elencati?
Potrà essere soggetto ad una sanzione fissa, nella misura di 30 euro (indipendentemente dall’importo rifiutato), cui si aggiungerà il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico (salvo il caso di oggettiva impossibilità tecnica).
Facciamo un paio di esempi:
- mancata accettazione di un pagamento di € 10,00 da parte di un commerciante/artigiano/professionista:
(sanzione fissa di 30,00 euro oltre al 4% di 10,00 euro pari a 0,40 euro per un totale di 30,40 euro);
- mancata accettazione di un pagamento di € 1.000,00 da parte di un commerciante/artigiano/professionista:
(sanzione fissa di 30,00 euro oltre al 4% di 1.000,00 euro pari a 40,00 euro per un totale di 70,00 euro).
È inutile sottolineare che in percentuale, pesa sicuramente di più, la sanzione sul minore dei due pagamenti rifiutati con POS. (304% l’importo non accettato nel primo caso, rispetto al 7% del secondo).
Anche in questo caso si penalizzano i piccoli operatori ed i piccoli importi!
È importante evidenziare che, a differenza di quanto accade in quasi tutte le altre situazioni in cui viene comminata una sanzione, in questo specifico caso, non essendo di natura tributaria, la norma esclude espressamente la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (ovvero, entro 60 giorni, per un terzo del massimo della sanzione, oppure, se più favorevole, il doppio della sanzione minima edittale oltre le spese di procedimento cd. ravvedimento operoso).
Noi di Distriko® ti suggeriamo di dotarti di POS (ce ne sono di diverse tipologie, più o meno economiche) ed accettare i pagamenti non in contanti ove richiesto e, nel caso in cui gli organismi preposti dovessero comminare una sanzione, di rivolgerti a noi per verificare se ci siano le condizioni per opporsi.
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