SEI UN DATORE DI LAVORO CON DIPENDENTI? DAL 13 AGOSTO C’È UN NUOVO OBBLIGO PER TE!
LO SAPEVI CHE PER I RAPPORTI DI LAVORO INSTAURATI DAL 13 AGOSTO I DATORI DI LAVORO SONO OBBLIGATI A REDIGERE E CONSEGNARE AI LAVORATORI UN CONTRATTO DI LAVORO CONTENENTE DETTAGLIATE INFORMAZIONI?
Andiamo per gradi: il D.Lgs 104/2022 trae origine dall’emanazione delle direttiva Europea n. 2019/1152 del 20 giugno 2019.
La Direttiva si fonda sulla necessità di offrire trasparenza, maggiori tutele e garanzie al lavoratore, attraverso informazioni da fornire nel contratto di lavoro riguardanti la sua instaurazione,
svolgimento, retribuzione, diritti nascenti dal rapporto di lavoro, la sua risoluzione con indicazione dei tempi per ricorrere in caso di licenziamento.
Tale direttiva concedeva agli Stati Membri tempo per la regolamentazione fino al 1° agosto del 2022.
In data 29 luglio viene approvato il D.Lgs 104/2022, meglio conosciuto come
decreto trasparenza che recepisce la direttiva, ma aggiunge tanta burocrazia inutile, considerato che i lavoratori Italiani sono abbondantemente informati e tutelati dalla contrattazione collettiva.
OBBLIGO DI TRASPARENZA (art. 1-5)
Orbene fatte le doverose premesse cerchiamo di percorrere il D.Lgs 104/2022 e mettere in chiaro le informazioni da trasferire in apposito documento/contratto di lavoro da consegnare al lavoratore.
Le prescrizioni previste dalla direttiva UE 1152 del 2019 recepite e implementate nel D.Lgs 104, trovano applicazione ai seguenti contratti:
- Contratti di lavoro subordinato, compreso il lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale
- Contratti di lavoro somministrato
- Contratti di lavoro intermittente
- Rapporti di collaborazione inerenti le prestazioni personali e continuative organizzate
dal committente - Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
- contratti di prestazione occasionale
- I marittimi e lavoratori della pesca, per questi sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali per questi settori
- Contratti di lavoro domestico.
ESCLUSIONI
- Rapporti di lavoro autonomo
- Rapporti di lavoro che riguardano prestazioni effettive per un durata media di 3 ore
- settimanali per quattro settimane consecutive
- Rapporti di agenzia e rappresentanza
- Collaborazioni nell’impresa del Titolare, coniuge e parenti e/o affini entro il terzo grado
- conviventi
- Personale della PA distaccato all’estero.
CONTENUTO DEL CONTRATTO (art. 4)
L’art. 4 del D.Lgs 104 elenca quanto deve essere contenuto nel contratto ai fini della trasparenza:
- identità delle parti compreso eventuali co-datori
- il luogo della prestazione lavorativa, qualora non esista un luogo fisso sarà comunicato che il lavoratore sarà occupato in posti diversi e il datore di lavoro si riserva di
determinare il luogo di lavoro - Sede e domicilio del Datore di lavoro
- Il livello e la qualifica attribuita al lavoratore, o una descrizione sommaria delle prestazioni
- Data di inizio della prestazione
- Tipologia del rapporto di lavoro, qualora trattasi di contratto a tempo determinato va indicata la durata
- Se il lavoratore è alle dipendenza di una agenzia di somministrazione, il contratto va
implementato con i dati dell’impresa utilizzatrice appena sarà nota - La durata del periodo di prova
- Deve prevedere il diritto a ricevere la formazione dal Datore di lavoro ove quest’ultima sia prevista
- Durata delle ferie, dei congedi retribuiti, nel caso non possano essere indicati, vanno indicate le modalità di determinazione e fruizione
- La procedura da seguire in caso di recesso dal rapporto di lavoro sia dal datore di lavoro che dal lavoratore compresi i termini del preavviso
- La retribuzione iniziale spettante, gli elementi costitutivi della retribuzione oltre all’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- Se il contratto prevede un orario di lavoro del tutto prevedibile, va indicata la programmazione dell’orario di lavoro, le condizioni normative ed economiche relative al lavoro straordinario, le condizioni per cambiamenti di turni;
- Se il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative non prevedibili, nel
contratto non sarà previsto un orario di lavoro programmato,
in tal caso scaturiscono ulteriori informazioni - La variabilità della programmazione dell’orario di lavoro, il numero di ore minime garantite, la retribuzione per la prestazione
- Le ore e i giorni in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazione
- I’indicazione del periodo di preavviso cui ha diritto il lavoratore prima dell’inizio della prestazione, qualora previsto e/o pattuito dalle parti, il termine per l’annullamento dell’incarico da parte del Datore di lavoro
- Il contratto collettivo, ove presente il contratto aziendale applicato al rapporto di lavoro e le parti che lo hanno sottoscritto
- Gli Enti destinatari dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal Datore di lavoro ed eventuali altre forme di protezione in materia di sicurezza sociale fornita al lavoratore.
LAVORO ALL’ESTERO (ART. 4)
Il datore di lavoro che distacca in uno Stato estero un lavoratore nell’ambito di una prestazione
transnazionale, è tenuto a fornire al dipendente, in forma iscritta e prima della partenza, ogni modifica degli elementi del rapporto di lavoro, oltre ad altre informazioni indicate di seguito: - il paese di svolgimento della prestazione e la durata
- la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione ed eventuali elargizioni in natura o in denaro
- la retribuzione spettante conformata alla legislazione dello Stato ospitante, le condizioni per il
rimpatrio - eventuali indennità aggiuntive per il distacco, il rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio
- sito internet dello Stato ospitante dove sono pubblicate le informazioni sul distacco.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE (ART. 5 C. 2)
Il contratto di lavoro intermittente necessita della forma scritta e deve contenere gli elementi indicati:
- Deve indicare che la programmazione del lavoro è variabile
- Deve contenere la durata del rapporto e l’indicazione oggettive e soggettive esistenti ai fini della stipula del contratto
- Il luogo di lavoro
- Le modalità con cui il lavoratore deve garantire la sua disponibilità
- Il trattamento economico e normativo riservato al lavoratore
- Il numero delle ore di lavoro retribuite garantite al lavoratore ed eventuale indennità di disponibilità
- La modalità della chiamata del lavoratore , il preavviso e le modalità di rilevazione della
prestazione - Tempi e modalità di pagamento della retribuzione
- Misure di sicurezza adottate nell’espletamento della prestazione
- Fasce orarie e giorni in cui il lavoratore deve effettuare le prestazioni
Particolare attenzione viene riservata al:
PERIODO DI PROVA (ART 7)
Se previsto, il periodo di prova non potrà essere superiore a 6 mesi, salvo che norme o contrattazione collettiva non prevedano una durata inferiore.
Qualora si tratti di contratto a tempo determinato, il periodo di prova va riparametrato in funzione della durata del contratto, in caso di proroga o rinnovo non può essere previsto un
nuovo periodo di prova.
Eventuale malattia, infortunio, congedo di maternità o paternità obbligatori, determinano l’automatico prolungamento del periodo di prova in misura pari alla sospensione dovuta agli
eventi innanzi indicati.
CIRCOLARE INL N. 4 DEL 10 AGOSTO 2022
Circa la modalità di comunicazione delle informazioni contemplate all’art. 3 del D.lgs 104/202 l’INL nella circolare sopra richiamata, tra l’altro afferma:
“al fine di agevolare il più possibile l’assolvimento dei nuovi adempimenti informativi, il decreto chiarisce la possibilità di avvalersi di una comunicazione in formato elettronico (ad es. email personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoratore, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore ecc.) avendo cura, tuttavia, di specificare che le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro”.
TERMINI PER LA CONSEGNA DEL CONTRATTO DI LAVORO (art. 4)
Tre date per la consegna dei documenti legati alla trasparenza.
Al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, e prima dell’inizio della prestazione, al lavoratore può essere consegnato alternativamente:
- La comunicazione di assunzione (UNILAV)
- Il contratto individuale di lavoro
In caso di consegna della comunicazione di assunzione che non contenga tutti gli elementi prescritti dal DL 104, il datore di lavoro è tenuto a consegnare entro 7 giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro il contratto di lavoro contenente tutte le indicazioni previste dall’art. 1, mentre entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa è tenuto a consegnare l’informativa contenente le informazioni previste dall’art. 4 comma 1 riguardanti: - Informazione relativa al diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro
- Durata delle ferie e congedi
- Procedura di licenziamento e termini del preavviso
- Il contratto collettivo applicato e/o se presente quello aziendale
- Gli Enti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi
Nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie per il lavoro l’identità delle imprese utilizzatrici.
Se il rapporto di Lavoro cessa prima dell’avvenuta consegna dei documenti di cui sopra, gli stessi devono essere consegnati al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
RAPPORTI DI LAVORO ESISTENTI ALLA DATA DEL 1 AGOSTO 2022
Il contratto individuale va consegnato anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 104/2022 solo su richiesta del lavoratore entro il termine di 60 giorni dalla
data di richiesta.
MODALITA’ DI CONSEGNA DEL CONTRATTO
Il documento va sottoscritto dalle parti in duplice copia e consegnato al lavoratore conservando copia comprovante l’avvenuta consegna al lavoratore per 5 anni dalla risoluzione del rapporto di lavoro;
Può essere anche trasmesso in forma digitale fermo restando la tracciabilità dell’avvenuta consegna al lavoratore da conservare sempre per 5 anni.
SANZIONI
In caso di inosservanza dell’obbligo di consegna del contratto individuale di lavoro è prevista una sanzione che va da euro 250 ad euro 1.500,00 per ogni lavoratore.
DIFFIDA AD ADEMPIERE
In caso di ispezione da parte degli Enti preposti, per le aziende che non hanno adempiuto al momento dell’assunzione ad uniformarsi a quanto previsto dal Dlgs 104/2022, è prevista la diffida
ad adempiere, secondo quanto previsto dall’art. 13 d.lgs 123/2004, saranno concessi 30 giorni per adempiere, in ogni caso sarà comminata la sanzione prevista.
Quanto richiesto dalla Direttiva UE2019/1152 e D.Lgs 104 comporterà un aumento dell’attività
amministrativa e tanta burocrazia non necessaria.
L’Italia aveva già da tempo messo in campo diverse norme che garantivano la trasparenza nei rapporti di lavoro, oltre all’esistenza di contrattazione collettiva per ogni settore.
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