Hai emesso in ritardo una o più fatture? Sei a rischio sanzione!
Hai inviato in Agenzia delle Entrate delle fatture elettroniche in ritardo?
Hai sbagliato la compilazione delle fatture emesse e le comunicazioni al Sistema Tessera Sanitario?
Sai che le sanzioni possono essere molto elevate?
Sai che esiste la possibilità di sanare gli errori “formali” che hai commesso?
Con la legge di Bilancio 2023, Legge 197 del 29/12/2022, è stata stabilita la possibilità di aderire ad una sanatoria delle irregolarità formali.
Nell’articolo 1 commi da 166 a 173, è stato stabilito che possono essere sanate ” le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022″.
Per aderire alla sanatoria è necessario il versamento di una somma pari ad euro 200,00 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni che si vogliono sanare.
Il pagamento della sanatoria, si potrà pagare in unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o in due rate di pari importi da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.
La sanatoria si perfeziona con il versamento e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Dalla sanatoria è esclusa la regolarizzazione delle violazioni già contestate al contribuente.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27629 del 30 gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della citata legge n. 197 del 2022, sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 ed è stato istituito il seguente codice tributo:
“TF44″ denominato ”REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI - Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022“.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il codice tributo deve essere esposto nella sezione ”ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ”importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.
Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.
In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un elenco delle violazioni definibili:
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997);
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997);
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997);
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997);
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997);
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997);
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997);
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997);
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997);
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014);
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011);
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997);
- detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997);
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997);
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012);
- mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).
Riportiamo una tabella delle irregolarità frequenti:
Irregolarità Formali | Norma di riferimento | Rimozione Irregolarità |
Certificazioni del sostituto d’imposta | ART. 4 DPR 322/98 | Invio/correzione della certificazione |
Comunicazione delle liquidazioni IVA | Art. 11 del DLgs. 471/97 | Effettuazione/correzione della comunicazione (salvo i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale) |
Comunicazione di dati al Sistema Tessera sanitaria | Art. 3 del DLgs. 175/2014 | Effettuazione/correzione della comunicazione |
Detrazione di un’IVA in eccesso per errore di aliquota | Art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97 | |
Dichiarazione inesatta | Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 | Dichiarazione Integrativa |
Dichiarazione inesatta (modello 770) | Art. 8 co. 3 del DLgs. 471/97 | Dichiarazione Integrativa |
Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività | Art. 5 del DLgs. 471/97 | Effettuazione/correzione della comunicazione |
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa (con rilievo sulle dirette) | Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 | |
Errore operazione non imponibile/esente/esclusa (senza rilievo sulle dirette) | Art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97 | Riemissione della fattura ove possibile |
Indicazione dei percipienti nel modello 770 | Art. 2 co. 4 del DLgs. 471/97 | Dichiarazione Integrativa |
Inottemperanza agli inviti degli uffici | Art. 11 del DLgs. 471/97 | Ottemperanza all’invito |
INTRASTAT | Art. 11 co. 4 del DLgs. 471/97 | Effettuazione/correzione della comunicazione |
Mancata/irregolare comunicazione delle minusvalenze | Art. 11 del DLgs. 471/97 | Dichiarazione Integrativa |
Mancata/irregolare indicazione dei costi black list | Art. 8 DLgs. 471/97 | Dichiarazione Integrativa |
Omessa trasmissione della dichiarazione | Art. 7-bis del DLgs. 241/97 | Trasmissione della dichiarazione |
Omesso F24 in caso di compensazione | Art. 15 del DLgs. 471/97 | |
Omesso reverse charge | Art. 6 del DLgs. 471/97 | Effettuazione dell’inversione contabile |
Omesso reverse charge (acquisti intracomunitari ed extra UE) | Art. 6 del DLgs. 471/97 | Effettuazione dell’inversione contabile |
Reverse charge irregolare | Art. 6 DLgs. 471/97 | |
Tardiva trasmissione della dichiarazione | Art. 7-bis del DLgs. 241/97 | Trasmissione della dichiarazione |
Trasmissione della dichiarazione su modelli non conformi | Art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 | Trasmissione corretta del modello |
Violazione sulla fatturazione senza effetto sulla liquidazione dell’IVA | Art. 6 del DLgs. 471/97 | |
Violazioni in tema di competenza fiscale senza danno per l’Erario1 | Art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97 | |
Violazioni sulla contabilità | Art. 9 del DLgs. 471/97 | Integrazione dei registri e, in generale, rimozione dell’errore o dell’inesattezza |
Conclusioni:
Sai che hai commesso degli errori formali?
Hai dubbi che hai commesso delle irregolarità ?
Non ti senti sicuro e vorresti saperne di più?
Ti piace l’idea di farti affiancare da professionisti specializzati?
Un solo consulente, per quanto bravo, non può far fronte a tutte le esigenze di un’impresa nei giorni nostri e di un imprenditore ambizioso, ne può intercettare tutte le opportunità che possono produrre valore per l’imprenditore e l’impresa stessa.
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Legge 197 del 29/12/2022 art. 1 comma da 166 a 173
Risoluzione del 14/02/2023 n. 6 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione
Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471
Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241